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Statuto

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica

STATUTO

 

O.NA.S.P.I. – Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica

 

Articolo 1 – Denominazione

L’Organismo Nazionale dei professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica o in sigla O.NA.S.P.I., è una associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva.

 

Articolo 2 – Sede e durata

L’O.NA.S.P.I. ha sede in Vibo Valentia (VV) in Via Pasquale De Maria 9.

La durata dell’attività dell’O.NA.S.P.I. è a tempo indeterminato e non potrà farsi luogo al suo scioglimento se non nei casi specificatamente previsti dalla legge.

 

Articolo 3 – Scopi

L’O.NA.S.P.I. si costituisce come associazione di rappresentanza delle aziende, consulenti, professionisti e docenti in tutti i settori nel campo:

  • Della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  • Della protezione dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento europeo 679/2006 sulla Privacy (GDPR);
  • Delle certificazioni delle competenze digitali e informatiche e delle nuove professioni digitali;

L’O.NA.S.P.I. ha i seguenti scopi:

  1. Promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli associati garantendo le regole deontologiche, come previsto dalla legge 4/2013.
  2. Diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’importanza della protezione dei dati personali e attraverso convegni, seminari, giornali on line, siti web, video, filmati etc…;
  3. Diffondere l’importanza della protezione dei dati e le strategie di trattamento dei dati personali come previsto dal GDPR.
  4. Migliorare le capacità tecniche e professionali di tutti gli associati, anche erogando servizi di consulenza e di formazione;
  5. Promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e la qualificazione di quanti, a vari livelli ed in ambiti diversi, operano nella Protezione Civile Nazionale e Regionale, o nei gruppi ed associazioni di volontariato occupandosi principalmente della sicurezza dei volontari e di quelli di Protezione Civile in particolare;
  6. Progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire opuscoli, libri, corsi in e-learning e siti web e ogni genere anche via internet.
  7. Promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti,
  8. Adottare un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, che preveda le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
  9. Vigilare sulla condotta professionale degli associati e sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta;
  10. Agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
  11. Promuovere forme di   garanzia   a   tutela degli utenti nel rapporto con i professionisti associati all’O.NA.S.P.I.
  12. Attivare uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art.  27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206, nonché ottenere informazioni relative all’attività’ professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
  13. Creare una Rete Virtuale – articolata su base Nazionale, Regionale e Provinciale – fra tutti i professionisti operanti nel campo della Sicurezza, della Privacy e dell’Informatica, al fine di condividere esperienze, idee e informazioni per accrescere il bagaglio culturale di tutti gli aderenti.
  14. Rilasciare ai propri iscritti le attestazioni di cui all’art. 7 della legge 4/2013 prevedendo, ove necessario e utile, anche l’istituzione di un registro professionale per ogni professione non riconosciuta svolta. La validità dell’attestazione rilasciata non potrà eccedere il periodo per il quale il professionista risulti iscritto all’unione e sarà rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione all’O.NA.S.P.I. stessa, per lo stesso periodo temporale. La scadenza dell’attestazione sarà comunque specifica nell’attestazione stessa. L’attestazione non rappresenta un requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
  15. Pubblicare con cadenza bimestrale l’elenco degli iscritti e delle sedi presenti sul territorio nazionale

 

 Articolo 4 – Soci

Possono aderire all’O.NA.S.P.I. presentando apposita domanda di adesione le persone fisiche, i professionisti, le aziende, gli studi associati e/o professionali  nonché enti e associazioni che ne condividano gli scopi statutari e che possono partecipare, per professionalità e formazione o perché necessitano dei servizi loro offerti, alla vita dell’associazione o allo scopo di sostenere l’attività, la ricerca e lo studio di tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla protezione e trattamento dei dati personali e al mondo digitale.

Possono entrare a far parte dell’associazione quei professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente nei seguenti ruoli:

Per il settore Sicurezza nei luoghi di lavoro: FORMATORI, RSPP, ASPP, CSE, ISTRUTTORI, etc…:

Per il settore Privacy: Responsabili del trattamento dei dati, Data Protection Officer (DPO),  Formatori Privacy, etc…;

Per il settore Informatica: Formatore competenze digitali, Esaminatore, Web Designer, Social Media Manager, Web Designer, etc…;

 

I soci si suddividono in:

  • Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo. Ad essi spetta il diritto di voto.
  • Soci Ordinari: coloro i quali versano una quota annuale di adesione all’associazione ed hanno dei servizi ad essi riservati. I soci ordinari possono partecipare, con contributi straordinari, alle iniziative di particolare rilevanza decise dal Comitato di Presidenza e ad essi spetta il diritto di voto.
  • Soci Semplici: coloro che aderiscono all’associazione senza versare la quota annuale prevista. Hanno servizi limitati. Ad essi non spetta il diritto di voto.
  • Soci Gold: coloro i quali aderiscono all’associazione versando la quota annuale prevista e possono accedere ai servizi completi dell’associazione. Ad essi spetta il diritto di voto.
  • Soci Onorari: sono persone fisiche o enti che rivestono o hanno conseguito particolari meriti nello sviluppo delle tematiche oggetto degli scopi dell’associazione. La loro nomina viene proposta da almeno la metà dei membri del Comitato di Presidenza e viene ratificata dallo stesso consiglio. Non versano nessuna quota associativa, ad essi non spetta il diritto di voto.

I requisiti necessari per l’ammissione di nuovi associati, sono:

  1. Essere in possesso minimo di un titolo di studio secondario (diploma);
  2. Avere operato con continuità nei settori oggetto dell’associazione ed avere comprovata e qualificata esperienza professionale;
  3. Non essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche non definitiva, di sospensione dall’attività;
  4. Non aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva;
  5. Aver adempiuto al versamento della quota associativa obbligatoria annuale (solo per i soci sostenitori e soci ordinari).

Ogni iscritto all’O.NA.S.P.I. è tenuto a rispettare, nel rapporto con gli altri iscritti e con i committenti o con gli utenti, il codice deontologico approvato dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio viene inserito nell’elenco dei soci e pubblicato con aggiornamento bimestrale sul sito ufficiale dell’associazione.
Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

 

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, di assistenza e di servizio fornite dall’associazione.

L’adesione all’associazione comporta l’obbligo di:

  1. Osservare il presente statuto
  2. Osservare il codice etico e deontologico dell’associazione
  3. Osservare le deliberazioni assunte dagli organi
  4. Versare la quota associativa
  5. Partecipare attivamente alla vita associativa
  6. Fornire nei modi e nei tempi richiesti i dati e i documenti necessari al raggiungimento degli scopi statutari

 

ART. 6 – Coordinamenti regionali e provinciali

Ai fini dell’attuazione degli scopi di cui all’articolo 4, L’Assemblea può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei Coordinamenti Regionali o Provinciali nelle Regioni ove esistano almeno 50 (cinquanta) Soci, determinandone altresì funzioni e competenze.

I Coordinamenti rappresentano sul territorio di loro competenza l’Associazione O.NA.S.P.I. e acquisiscono la funzione di coordinamento tra la stessa e i singoli Soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro competenza.

Organi dei suddetti Coordinamenti sono: l’Assemblea dei Soci e il Coordinatore. L’Assemblea dei Soci dell’Associazione appartenenti ai singoli coordinamenti regionali o provinciali, in regola con il versamento delle quote associative, elegge il Coordinatore.  Per le modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci valgono le disposizioni di cui al presente Statuto, così come per la disciplina delle sedute e delle votazioni.

 

 

ART. 7 – Rapporti con l’O.NA.S.P.I.

I Coordinamenti Regionali e Provinciali nell’espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei rapporti con Enti, Organismi e Autorità locali sono tenuti in ogni caso a informare preventivamente la Presidenza Nazionale dell’O.NA.S.P.I. e concordarne le direttive da seguire. Qualora la Presidenza Nazionale dell’O.NA.S.P.I. accerti, da parte dei Coordinamenti locali, gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, potrà di concerto con l’Assemblea Nazionale assumerne direttamente la conduzione e qualora lo reputi necessario, nominare un delegato di cui determinerà di volta in volta i poteri.

 

 ART. 8 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell’O.NA.S.P.I. è costituito:

Dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione,  descritti con la loro valutazione , anche ai fini della riserva legale;

Da qualsiasi attività o passività relativa a rapporti diretti o indiretti di contenuto economico finanziario , quali avviamenti commerciali, crediti, quote di partecipazione societarie e quote di capitali sociali;

Dalle somme in denaro e dalle somme destinate a speciali accantonamenti, compresa la riserva legale.

Si definiscono inoltre i seguenti obblighi e divieti:

Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve  o  capitale  durante  la  vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la  distribuzione  non siano imposte dalla legge;

Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio dell’O.NA.S.P.I., sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all’articolo 3 del presente statuto.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità, tenuto conto della opportunità di diversificarne gli impieghi, sono destinate:

All’acquisto di titoli di Stato o garantiti dalla Stato;

All’acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

All’acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;

Alla erogazione di mutui, garantititi da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta, nella fattispecie e nei limiti stabiliti nel regolamento di attuazione;

All’acquisto di fondi comuni di investimento;

A depositi bancari, prodotti finanziari ed assicurativi;

All’acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori, sia nazionali che estere;

Ad ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito o di risparmio, anche attraverso la

 

Le entrate finanziarie sono costituite dalle quote associative annuali versate dai soci e dai contributi devoluti a qualunque titolo compatibili con le finalità dell’associazione. L’importo delle quote associative vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

Ad ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito o di risparmio, anche attraverso la costituzione di società di capitali o l’acquisto di partecipazioni societarie.

 

 ART. 9 – ORGANI DELL’ O.NA.S.P.I.

Gli organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea;

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Il Comitato di Presidenza;

Il Collegio dei Revisori

Il Comitato Tecnico Scientifico e di Sorveglianza.

 

Articolo 10 – Condizioni di eleggibilità

Condizione necessaria per l’eleggibilità dei componenti degli organi collegiali è il requisito di associato nonché essere stato inserito nell’ elenco degli iscritti all’O.NA.S.P.I.  per come previsto all’art 4 del presente Statuto. Inoltre si prevede l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Sono condizioni di ineleggibilità e decadenza:

Aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva;

Essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche non definitiva, di sospensione dall’attività;

Pendenza di giudizi nei confronti dell’O.NA.S.P.I..

I Componenti dell’Assemblea decadono, inoltre, automaticamente se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell’organo della quale fanno parte. Il Presidente dell’associazione provvede alle comunicazioni di rito e adotta il provvedimento formale per la surroga, entro quindici giorni dall’ultima assenza.

  

Articolo 11 – L’Assemblea

L’Assemblea è costituita dai soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. Partecipano di diritto all’assemblea il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.

E’ escluso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea dei Professionisti della Sicurezza svolge le seguenti funzioni:

  1. Elegge i membri del Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sei.
  2. Approva le integrazioni e le modificazioni allo statuto ed ai regolamenti;
  3. Stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l’amministrazione dell’O.NA.S.P.I., anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
  4. eleggere gli organi sociali;
  5. Approva, entro il mese di novembre dell’anno precedente, il bilancio preventivo con in criteri di individuazione e di ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti;
  6. Approva le eventuali note di variazione al bilancio preventivo;
  7. Conferisce incarico per la revisione contabile indipendente e per la certificazione del bilancio consuntivo ai soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  8. Approva entro il mese di giugno dell’anno successivo il bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione;
  9. Approva il bilancio tecnico di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.509/94;
  10. Esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto ed esprime parere su ogni altra materia di competenza.
  11. Elegge a scrutinio segreto il Presidente ed il Vicepresidente.
  12. predispone il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell’anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di maggio dell’anno successivo;
  13. Predispone le note di variazione al bilancio di previsione;
  14. Relaziona sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come sono indicati in ogni bilancio preventivo;
  15. Delibera sui ricorsi ad esso proposti ai sensi di legge;
  16. Delibera la costituzione di commissioni, comitati, e/o gruppi di lavoro ai quali possono essere chiamati anche componenti esterni all’O.NA.S.P.I. in qualità di esperti, fissandone i compensi ed i rimborsi spese;
  17. Adempie a tutte le funzioni che non risultino espressamente assegnate ad altri organi.

 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente.

La convocazione deve essere pubblicata mezzo affissione alla bacheca della sede legale o deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In caso di urgenze la convocazione dell’Assemblea può pervenire entro cinque giorni dalla data della riunione.

 

 Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, il Vice Presidente e da altri candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dall’Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri. Viene convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o per almeno due terzi dei membri che lo compongono e viene convocato mezzo posta ordinaria o elettronica almeno 10 giorni prima dalla data della riunione. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. Stabilire l’importo delle quote associative dovuti dai soci.
  2. Coadiuva il Presidente nell’esplicazione del suo mandato;
  3. Determina le norme interne dell’associazione;
  4. Stabilisce la data di convocazione dell’assemblea;
  5. Propone all’Assemblea il bilancio ed il preventivo di spesa predisposti dal Comitato di Presidenza;
  6. Esamina ogni altro argomento proposto dal Presidente;

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

 

Articolo 13 – Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Presidenza. Ha la rappresentanza esterna dell’associazione e garantisce la correttezza della vita interna, nonché la supervisione sulle attività. Dà parere vincolante su ogni atto, decisione e obbligazione –esulante l’ordinaria amministrazione- che impegni l’associazione, legalmente e finanziariamente verso terzi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, esercitando le stesse funzioni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice presidente ne assume in pieno i poteri. Presidente e Vicepresidente durano in carica tre anni. Il presidente può delegare con apposito atto scritto i suoi poteri di firma e di rappresentanza legale per specifici atti o categorie di atti, tra cui i rapporti con gli istituti di credito e gli obblighi contrattuali derivanti da attività e progetti con enti privati e pubblici.

 

 Articolo 14 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due membri eletti dall’Assemblea. Il Comitato di Presidenza si riunisce con regolarità su convocazione del Presidente supportandolo nella verifica del buon funzionamento dell’associazione.

Ha i seguenti compiti:

  1. verificare costantemente l’applicazione delle linee generali di intervento e di attività decise dall’Assemblea
  2. predisporre la proposta di bilancio preventivo e bilancio consuntivo annuale, dal quale risultano i beni, i contributi, i lasciti ricevuti;
  3. esaminare e approvare le proposte di assunzione e di collaborazione professionale e di funzioni di coordinamento generale;
  4. deliberare l’apertura di sedi locali;
  5. deliberare in merito alle quote sociali e alla richiesta di adesione di nuovi soci;
  6. provvedere a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’Assemblea;
  7. deliberare in merito a tutte le materie che hanno implicazione legale per l’associazione;
  8. Nominare i membri del Comitato Tecnico Scientifico;

I verbali del Comitato di Presidenza sono resi pubblici ai soci, ai lavoratori, collaboratori, volontari dell’associazione entro una settimana dalla riunione. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese con il consenso unanime o nell’impossibilità a maggioranza dei presenti.

In caso di urgenza il voto di ogni componente potrà essere espresso per via telematica o nel corso di una videoconferenza

Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni.

 

 Articolo 15 –  Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due revisori effettivi e due eventuali supplenti, Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è indicato congiuntamente dai soci dell’Associazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

E’ compito dei Revisori dei Conti:

  1. Vigilare e controllare la gestione amministrativa O.NA.S.P.I.;
  2. Redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea;
  3. Redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario sulle risultanze contabili da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

 

 Articolo 16 – Comitato tecnico e di sorveglianza

Viene eletto dal Comitato di Presidenza ed è composto da 3 membri e da un Presidente.

Per la validità delle sedute il Comitato Tecnico e di Sorveglianza è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Al Comitato spettano i seguenti compiti:

  1. Adottare tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati in caso di inadempienza delle norme statutarie;
  2. Vigilare sui requisiti di ammissione dei nuovi soci di cui al art. 4 del presente statuto;
  3. Vigilare sulla condotta professionale degli associati e sanzionare eventuali violazioni del codice di condotta;
  4. Gestire la predisposizione dei progetti formativi e la loro fruizione in termini di efficienza ed efficacia;
  5. Garantisce mediante corsi di formazione, seminari e altre attività la formazione permanente degli associati.

 

Articolo 17 – Esercizio Finanziario

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell’esercizio viene redatto a cura del Colleggio dei Revisori il rendiconto annuale, formato secondo le norme del Codice Civile. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e s. m. i.

 

Articolo 18 – Rapporti con gli associati

In conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli associati, gli iscritti hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso dell’O.NA.S.P.I. secondo apposito regolamento ispirato ai principi e ai criteri contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.241.

 

Articolo 19 – Codice Deontologico

L’Associazione è dotata di un codice deontologico, approvato dall’Assemblea che ogni iscritto all’O.NA.S.P.I. è tenuto a rispettare nel rapporto con gli altri iscritti e con i committenti, nell’espletamento dell’attività professionale.

 

Articolo 20 – Codice Etico

L’Associazione è dotata di un Codice Etico, approvato dall’Assemblea.

 

Articolo 21 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 ed, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile e della legge 5 agosto 1991, n. 249.

 

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