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Novità introdotte con il nuovo D.M. 2/09/2021

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica

pompieri

Nella Gazzetta ufficiale n. 237, del 4 ottobre 2021, è stato pubblicato il D.M. 2 settembre 2021.

Tale provvedimento entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione e fornirà le indicazioni relative alle informazioni e alla formazione dei lavoratori, all’aggiornamento e alle modalità di designazione degli addetti antincendio, introducendo un’apposita sezione sui requisiti dei docenti per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze.

Il decreto in oggetto indica, in conformità a quanto previsto espressamente dal D.Lgs. 81/08, che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III.

Bisogna ricordare, inoltre, che le suddette attività formative sono individuate in tre percorsi a seconda della complessità dell’attività e del livello del rischio:

Livello 1: ex rischio basso, ai sensi del D.M. 10/03/1998, della durata di 4 ore e 2 ore di aggiornamento;

Livello 2: ex rischio medio, ai sensi del D.M. 10/03/1998, della durata di 8 ore e di 5 ore di aggiornamento;

Livello 3: ex rischio elevato, ai sensi del D.M. 10/03/1998, della durata di 16 ore e di 8 ore di aggiornamento;

Le principali novità che scatteranno dal 4/10/2022 consistono nella periodicità dell’aggiornamento quinquennale e nei nuovi requisiti richiesti per i docenti del relativo corso.

I docenti di parte teorica e pratica dovranno essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione per docente teorico/pratico di tipo A erogato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’Allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  3. Essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti della sola parte teorica devono essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’Allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  3. Essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  4. Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti, dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Con riferimento agli aspetti appena descritti, si ritengono qualificati i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. Documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. Aver frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’Allegato V.
  3. Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

E’ opportuno precisare, infine, che anche per i docenti è prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque  anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore,  o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

Avv. Barbieri Filippo